IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della riserva assunta nell'udienza del 10 aprile
2007,  a  norma  dell'art. 23,  legge  n. 87/1957, emette la seguente
ordinanza  nella  causa  civile iscritta al n. 01/2007 R.G. promossa,
con  ricorso depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007, da Ferrucci
Giuseppe contro Prefetto di Chieti.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso  davanti  al Giudice di pace di Francavilla al Mare,
Ferrucci  Giuseppe,  quale proprietario del ciclomotore Katana-Suzuki
AA/8  targato  9TCPN,  proponeva  opposizione  avverso  il verbale di
contestazione n. 313440014 elevatogli e notificatogli dai Carabinieri
della  Stazione  di Francavilla al Mare in data 14 novembre 2006, per
violazione  degli  artt. 171,  comma  1  e  2, e 213, comma 2-sexies,
c.d.s.,  commessa  in  pari  data,  con  lo stesso mezzo, da Ferrucci
Alessandro.  Vi  allegava copia del verbale di contestazione e quello
di sequestro amministrativo del ciclomotore.
    Deduceva, in particolare, che:
        la   prevista  confisca  del  ciclomotore  e'  irragionevole,
sproporzionata e causa di disparita' di trattamento tra conducenti di
auto e mezzi a due ruote;
        la  confisca  obbligatoria introdotta con la legge n. 68/2005
e'  in  palese  contrasto  con  gli  artt. 3 e 27 della Costituzione,
perche'  esiste  un'incogruita'  tra la sanzione pecuniaria, modesta,
prevista  nei  casi indicati dagli articoli del codice della strada e
la sanzione accessoria della confisca del mezzo;
        tale   sanzione   viola   il   principio  di  responsabilita'
personale,  punendo  pesantemente il proprietario anche quando questo
non sia conducente del motociclo.
    Pertanto,  sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 203  (precisato  in  213)  codice  della strada, cosi' come
modificato  dal  decreto-legge  n. 115/2005  convertito  dalla  legge
n. 168/2005,  con  riferimento  all'art. 3  della Costituzione, nella
parte   in   cui   prevede  la  sanzione  accessoria  della  confisca
obbligatoria  del  ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo
sia   stato   adoperato   per   commettere   una   delle   violazioni
amministrative  di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s.,
o per commettere un reato.
    Con  decreto  emesso  il  4 gennaio 2007, questo giudice di Pace,
quale  assegnatario  della causa, fissava udienza al 6 marzo 2007 per
la comparizione delle parti davanti a se', ordinando al sig. Prefetto
di  Chieti di depositare in cancelleria la documentazione di rito nei
termini  previsti,  mentre  con  ordinanza  in  pari  data accoglieva
l'istanza  di  sospensione  del  procedimento  amministrativo  e  del
relativo verbale di contestazione. Con provvedimento n. 27550/06/Area
III  in  data  12  febbraio 2007, la Prefettura di Chieti delegava la
Stazione  Carabinieri  di Francavilla al Mare a costituirsi in nome e
per   conto   del   Ministero   dell'interno   ed   a   rappresentare
l'Amministrazione nel presente giudizio.
    Alla  prima  udienza  del  6  marzo  2007,  per l'Amministrazione
resistente  compariva il Maresciallo Solimini Antonio Mauro, il quale
chiedeva  il  rigetto  del  ricorso,  in quanto i motivi addotti sono
infondati  in fatto e in diritto. Per il ricorrente Ferrucci Giuseppe
era presente la moglie convivente, sig.ra Di Profio Ornella, la quale
dichiarava  che  il  coniuge era stato impossibilitato a comparire in
udienza  per  inederogabili  impegni  di  lavoro,  chedeva rinvio per
consentirgli  di  presentarsi  personalmente e quindi si riservava di
depositare la delega a rappresentare il ricorrente.
    Questo giudice, dato atto della regolare costituzione in giudizio
delle   parti,   fissava   nuova   udienza  al  27  marzo  2007,  che
successivamente,  su  istanza motivata del ricorrente, posticipava al
10 aprile 2007.
    In  tale  udienza, era presente personalmente il ricorrente, sig.
Ferrucci  Giuseppe,  il  quale, preliminarmente, depositava la delega
effettuata  nei  confronti  della moglie Di Profio Ornella, precisava
che  la  sollevata  questione  di  legittimita' costituzionale era da
riferirsi   all'art. 213   c.d.s.   e   non   all'art. 203   indicato
erroneamente  nel  ricorso,  e  quindi insisteva nella sua richiesta.
Controparte ribadiva la sua posizione cosi' come spiegata nella prima
udienza.
    Questo  giudice,  dato atto di tali deduzioni, informava le parti
che  i  commi  168  e  169 dell'art. 2, decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, inseriti nella legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286,
avevano  modificato  gli  artt. 171,  comma 3, e 213, comma 2-sexies,
c.d.s.,  legge  pubblicata  sul  supplemento  ordinario  n. 223  alla
Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277.
    Il   sig.   Ferrucci   Giuseppe   insisteva  sulla  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 213   c.d.s.,  non  essendo
applicabile  al  suo  caso  la  norma  modificata  a  causa della sua
irretroattivita'.  Anche  controparte evidenziava la irretroattivita'
della  norma  modificata  e depositava, al riguardo, la circolare del
Ministro dell'interno n. M/6326/50-20 del 10 gennaio 2007.
    E  cosi' questo giudice, dato atto di tali deduzioni conclusive e
vista  la  sollevata  questione  di  costituzionalita'  dell'art. 213
c.d.s.,  cosi'  come  precisato dall'opponente, a norma dell'art. 23,
legge  11  marzo  1953,  n. 87, sospendeva il giudizio e riservava la
presente ordinanza sulla questione preliminare.

                       Motivi della decisione

    Questo giudice di pace ritiene che il presente giudizio non possa
essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
sollevata  nei  termini  precisati  e che la stessa questione non sia
manifestamente  infondata  per  i  seguenti  motivi, che rileva anche
d'ufficio.
    Alla  data della commessa infrazione di cui all'art. 171, commi 1
e  2,  c.d.s.,  il  comma  2-sexies dell'art. 213 dello stesso codice
prevedeva,   come   sanzione   accessoria   a  quella  amministrativa
pecuniaria  ed  alla  misura  cautelare  del  sequestro,  la confisca
amministrativa   obbligatoria   del  ciclomotore  o  del  motoveicolo
adoperato dal trasgressore.
    Tale  sanzione «accessoria» appare evidentemente irragionevole ed
esageratamente    sproporzionata   rispetto   a   quella   pecuniaria
principale,  modesta,  da  Euro  68,25  ad  Euro 275,10 ed alle altre
previste   dal   codice   della   strada   per  violazione  di  norme
comportamentali  anche piu' gravi, e determina, con l'espropriazione,
gravi   ed  illegittime  conseguenze  economiche  nei  confronti  del
proprietario  del  ciclomotore,  sig.  Ferrucci  Giuseppe,  tanto  da
modificare  definitivamente  il  suo patrimonio. Del resto, lo stesso
risulta,  sul  piano  personale, completamente estraneo alla commessa
infrazione e come padre ha solo consentito, legittimamente, al figlio
di far uso del ciclomotore.
    A prescindere dal bene protetto dalla norma mediante l'obbligo di
indossare  il  casco,  che  nel caso riguarda l'integrita' fisica del
conducente  e non la sicurezza della circolazione stradale, l'operato
sequestro  amministrativo  del ciclomotore, prodromico alla confisca,
comporta   anche   un   trattamento   di   evidente   disparita'  tra
ciclomotoristi  e automobilisti a fronte di violazioni di norme poste
a  salvaguardia  della  stessa integrita', nonche' ingiusta incidenza
economica   preliminare  derivante  dal  pagamento  delle  spese  per
l'obbligatorio   affidamento   del   mezzo  alla  custodia  di  ditta
convenzionata, nel primo periodo.
    Il   provvedimento   draconiano   della   confisca  che  colpisce
inevitabilmente  ed esclusivamente il proprietario del bene, non puo'
operare  nei  confronti  del  ricorrente come tale, non avendo questi
avuto  alcuna  personale  e diretta responsabilita' nella commissione
dell'infrazione presupposta.
    Si   ravvisa   che   tale   sanzione   tenda  solo  ad  incidere,
immotivatamente,  sul  patrimonio  del proprietario del ciclomotore e
non  certamente  ad  eliminare  la  causa  del ripetersi del rischio,
essendovi  la  possibilita'  di  continuare  a  circolare  con  altro
motoveicolo,  mentre  di maggiore e piu' concreta efficacia risultano
le  misure cautelari (fermo amministrativo o sospensione), cosi' come
avviene   frequentemente  nel  caso  di  sospensione  provvisoria  di
validita' della patente di guida. Del resto, lo stesso legislatore ne
ha dato prova, modificando la norma in tal senso.
    In   ordine   all'illecito   amministrativo  contestato  ed  alle
conseguenti  misure  adottate  ed  adottande,  si ritiene, cosi' come
sopra   evidenziato,   che   siano   stati   violati  i  principi  di
personalita',  ragionevolezza  e  proporzionalita' della sanzione, di
eguaglianza  dei  cittadini  e  di  diritto  alla proprieta' privata,
garantiti  dai  parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27 e
42 della Costituzione.
    Sull'argomento   che   ha   tanto   scosso   l'opinione  pubblica
alimentando  molte  preoccupazioni e perplessita' di interpretazione,
recentemente   il  legislatore  ha  avuto  un  doveroso  e  legittimo
ripensamento  e ha limitato la confisca ai casi in cui il ciclomotore
o  il  motociclo «sia stato adoperato per commettere un reato», cosi'
come  previsto  dal  comma  169  dell'art. 2, decreto-legge 3 ottobre
2006,  n. 262,  inserito  nella  relativa  legge  di  conversione  24
novembre  2006, n. 286, in relazione al comma 168 della stessa legge,
pubblicata  sul  supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale
del 28 novembre 2006, n. 277.
    In  mancanza  di  una specifica disposizione attuativa, la norma,
che  cosi'  come  modificata  avrebbe  potuto  risolvere la sollevata
questione  di  legittimita'  costituzionale,  non  puo' applicarsi al
presente  caso  sub iudice, stante il principio dell'irretroattivita'
della legge piu' favorevole nel campo dell'illecito amministrativo.
    Dovendosi    applicare   la   disciplina   vigente   al   momento
dell'accertamento  dell'infrazione,  in virtu' dell'art. 1 (Principio
di  legalita)  legge  24  novembre  1981,  n. 689,  e  sussistendo al
riguardo   consolidata   giurisprudenza   del   giudice  delle  leggi
(ordinanza  n. 140  dell'11-24 aprile  2002)  e  di  legittimita', si
impone   ancora  la  necessita'  di  uno  scrutinio  di  legittimita'
costituzionale sulla norma violata e sulle sue gravi conseguenze.
    Per  piu'  casi  analoghi, la Corte costituzionale, con ordinanza
n. 453  del  13-28  dicembre  2006, ha restituito gli atti ai giudici
rimettenti  alla luce della duplice sopravvenienza normativa, al fine
di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate.
    In  conclusione,  per le argomentazioni suesposte, questo giudice
di pace ritiene utile e necessario dover sottoporre al giudizio della
Corte  costituzionale, per le valutazioni di competenza, la questione
di costituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come sollevata dalla
parte ricorrente.