IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 10 aprile 2007, a norma dell'art. 23, legge n. 87/1957, emette la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 01/2007 R.G. promossa, con ricorso depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007, da Ferrucci Giuseppe contro Prefetto di Chieti. Svolgimento del processo Con ricorso davanti al Giudice di pace di Francavilla al Mare, Ferrucci Giuseppe, quale proprietario del ciclomotore Katana-Suzuki AA/8 targato 9TCPN, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 313440014 elevatogli e notificatogli dai Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare in data 14 novembre 2006, per violazione degli artt. 171, comma 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, c.d.s., commessa in pari data, con lo stesso mezzo, da Ferrucci Alessandro. Vi allegava copia del verbale di contestazione e quello di sequestro amministrativo del ciclomotore. Deduceva, in particolare, che: la prevista confisca del ciclomotore e' irragionevole, sproporzionata e causa di disparita' di trattamento tra conducenti di auto e mezzi a due ruote; la confisca obbligatoria introdotta con la legge n. 68/2005 e' in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, perche' esiste un'incogruita' tra la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati dagli articoli del codice della strada e la sanzione accessoria della confisca del mezzo; tale sanzione viola il principio di responsabilita' personale, punendo pesantemente il proprietario anche quando questo non sia conducente del motociclo. Pertanto, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 203 (precisato in 213) codice della strada, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., o per commettere un reato. Con decreto emesso il 4 gennaio 2007, questo giudice di Pace, quale assegnatario della causa, fissava udienza al 6 marzo 2007 per la comparizione delle parti davanti a se', ordinando al sig. Prefetto di Chieti di depositare in cancelleria la documentazione di rito nei termini previsti, mentre con ordinanza in pari data accoglieva l'istanza di sospensione del procedimento amministrativo e del relativo verbale di contestazione. Con provvedimento n. 27550/06/Area III in data 12 febbraio 2007, la Prefettura di Chieti delegava la Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare a costituirsi in nome e per conto del Ministero dell'interno ed a rappresentare l'Amministrazione nel presente giudizio. Alla prima udienza del 6 marzo 2007, per l'Amministrazione resistente compariva il Maresciallo Solimini Antonio Mauro, il quale chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto i motivi addotti sono infondati in fatto e in diritto. Per il ricorrente Ferrucci Giuseppe era presente la moglie convivente, sig.ra Di Profio Ornella, la quale dichiarava che il coniuge era stato impossibilitato a comparire in udienza per inederogabili impegni di lavoro, chedeva rinvio per consentirgli di presentarsi personalmente e quindi si riservava di depositare la delega a rappresentare il ricorrente. Questo giudice, dato atto della regolare costituzione in giudizio delle parti, fissava nuova udienza al 27 marzo 2007, che successivamente, su istanza motivata del ricorrente, posticipava al 10 aprile 2007. In tale udienza, era presente personalmente il ricorrente, sig. Ferrucci Giuseppe, il quale, preliminarmente, depositava la delega effettuata nei confronti della moglie Di Profio Ornella, precisava che la sollevata questione di legittimita' costituzionale era da riferirsi all'art. 213 c.d.s. e non all'art. 203 indicato erroneamente nel ricorso, e quindi insisteva nella sua richiesta. Controparte ribadiva la sua posizione cosi' come spiegata nella prima udienza. Questo giudice, dato atto di tali deduzioni, informava le parti che i commi 168 e 169 dell'art. 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti nella legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, avevano modificato gli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies, c.d.s., legge pubblicata sul supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277. Il sig. Ferrucci Giuseppe insisteva sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s., non essendo applicabile al suo caso la norma modificata a causa della sua irretroattivita'. Anche controparte evidenziava la irretroattivita' della norma modificata e depositava, al riguardo, la circolare del Ministro dell'interno n. M/6326/50-20 del 10 gennaio 2007. E cosi' questo giudice, dato atto di tali deduzioni conclusive e vista la sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come precisato dall'opponente, a norma dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendeva il giudizio e riservava la presente ordinanza sulla questione preliminare. Motivi della decisione Questo giudice di pace ritiene che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata nei termini precisati e che la stessa questione non sia manifestamente infondata per i seguenti motivi, che rileva anche d'ufficio. Alla data della commessa infrazione di cui all'art. 171, commi 1 e 2, c.d.s., il comma 2-sexies dell'art. 213 dello stesso codice prevedeva, come sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria ed alla misura cautelare del sequestro, la confisca amministrativa obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo adoperato dal trasgressore. Tale sanzione «accessoria» appare evidentemente irragionevole ed esageratamente sproporzionata rispetto a quella pecuniaria principale, modesta, da Euro 68,25 ad Euro 275,10 ed alle altre previste dal codice della strada per violazione di norme comportamentali anche piu' gravi, e determina, con l'espropriazione, gravi ed illegittime conseguenze economiche nei confronti del proprietario del ciclomotore, sig. Ferrucci Giuseppe, tanto da modificare definitivamente il suo patrimonio. Del resto, lo stesso risulta, sul piano personale, completamente estraneo alla commessa infrazione e come padre ha solo consentito, legittimamente, al figlio di far uso del ciclomotore. A prescindere dal bene protetto dalla norma mediante l'obbligo di indossare il casco, che nel caso riguarda l'integrita' fisica del conducente e non la sicurezza della circolazione stradale, l'operato sequestro amministrativo del ciclomotore, prodromico alla confisca, comporta anche un trattamento di evidente disparita' tra ciclomotoristi e automobilisti a fronte di violazioni di norme poste a salvaguardia della stessa integrita', nonche' ingiusta incidenza economica preliminare derivante dal pagamento delle spese per l'obbligatorio affidamento del mezzo alla custodia di ditta convenzionata, nel primo periodo. Il provvedimento draconiano della confisca che colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario del bene, non puo' operare nei confronti del ricorrente come tale, non avendo questi avuto alcuna personale e diretta responsabilita' nella commissione dell'infrazione presupposta. Si ravvisa che tale sanzione tenda solo ad incidere, immotivatamente, sul patrimonio del proprietario del ciclomotore e non certamente ad eliminare la causa del ripetersi del rischio, essendovi la possibilita' di continuare a circolare con altro motoveicolo, mentre di maggiore e piu' concreta efficacia risultano le misure cautelari (fermo amministrativo o sospensione), cosi' come avviene frequentemente nel caso di sospensione provvisoria di validita' della patente di guida. Del resto, lo stesso legislatore ne ha dato prova, modificando la norma in tal senso. In ordine all'illecito amministrativo contestato ed alle conseguenti misure adottate ed adottande, si ritiene, cosi' come sopra evidenziato, che siano stati violati i principi di personalita', ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, di eguaglianza dei cittadini e di diritto alla proprieta' privata, garantiti dai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27 e 42 della Costituzione. Sull'argomento che ha tanto scosso l'opinione pubblica alimentando molte preoccupazioni e perplessita' di interpretazione, recentemente il legislatore ha avuto un doveroso e legittimo ripensamento e ha limitato la confisca ai casi in cui il ciclomotore o il motociclo «sia stato adoperato per commettere un reato», cosi' come previsto dal comma 169 dell'art. 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito nella relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in relazione al comma 168 della stessa legge, pubblicata sul supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277. In mancanza di una specifica disposizione attuativa, la norma, che cosi' come modificata avrebbe potuto risolvere la sollevata questione di legittimita' costituzionale, non puo' applicarsi al presente caso sub iudice, stante il principio dell'irretroattivita' della legge piu' favorevole nel campo dell'illecito amministrativo. Dovendosi applicare la disciplina vigente al momento dell'accertamento dell'infrazione, in virtu' dell'art. 1 (Principio di legalita) legge 24 novembre 1981, n. 689, e sussistendo al riguardo consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi (ordinanza n. 140 dell'11-24 aprile 2002) e di legittimita', si impone ancora la necessita' di uno scrutinio di legittimita' costituzionale sulla norma violata e sulle sue gravi conseguenze. Per piu' casi analoghi, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 453 del 13-28 dicembre 2006, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti alla luce della duplice sopravvenienza normativa, al fine di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate. In conclusione, per le argomentazioni suesposte, questo giudice di pace ritiene utile e necessario dover sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, per le valutazioni di competenza, la questione di costituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come sollevata dalla parte ricorrente.